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Messaggio di avviso

A partire dal 09 maggio 2012, si applica l'art. 5 del D. L. 9/02/2012, n. 5, convertito nella L. 4/04/2012 n. 35, che riguarda la dichiarazione di trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero, la costituzione di nuova famiglia, oppure il cambio di indirizzo all'interno del Comune.

La dichiarazione, che dovrà necessariamente essere compilata in tutte le parti obbligatorie, potrà essere resa dal dichiarante ma dovrà essere sottoscritta da tutte le persone interessate, se maggiorenni, e corredata dal documento di identità di ognuno di loro.

Il cittadino straniero che trasferisce la residenza dall'estero, ai fini della registrazione del rapporto di parentela, dovrà esibire la documentazione necessaria, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione.

  • Il cittadino straniero non appartenente all'Unione Europea:
    dovrà allegare la documentazione indicata nell'allegato A 
    pdf Allegato A (78 KB)
  • Il cittadino straniero appartenente all'Unione Europea:
    dovrà allegare la documentazione indicata nell'allegato B 
    pdf Allegato B (152 KB) .

cittadini potranno presentare le domande nei seguenti modi:

Direttamente presso l'ufficio Anagrafe del Comune di PIATEDA negli orari di apertura al pubblico dello sportello (dal lunedì al venerdì, 8,30 – 13,30, e giovedì e lunedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00)
Per raccomandata al seguente indirizzo: Area DEMOANAGRAFICA Ufficio Anagrafe – Via Ragazzi del '99 n. 1 23020 PIATEDA;
Per fax al numero: 0342 370598;
Per posta elettronica semplice al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
Per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;

L'invio di cui ai punti 4 e 5 potrà avvenire alle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione si sottoscritta con firma digitale;
  2. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, dalla carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Tempi e Procedure

L'Ufficio Anagrafe procederà subito, e comunque entro due giorni lavorativi successivi, a registrare le variazioni conseguenti, con decorrenza dalla data di dichiarazione dell'interessato.

Entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, il Comune verifica i requisiti, anche attraverso accertamenti svolti dalla polizia municipale.

Modulistica

Le dichiarazioni sopraindicate dovranno essere effettuate esclusivamente sui nuovi modelli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno, scaricabili di seguito:

document Modulo dichiarazione di residenza (103 KB)

pdf Modulo dichiarazione di residenza (69 KB)

document Modulo dichiarazione di emigrazione all’estero - Cancellazione (.doc) (56 KB)

pdf Modulo dichiarazione di emigrazione all’estero - Cancellazione (.pdf) (74 KB)

oppure accedendo direttamente alla modulistica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno

Tutti coloro che intendono chiedere la residenza o effettuare un cambio di indirizzo all'interno del Comune di PIATEDA, in base alla legge 23 maggio 2014 n 80, articolo 5, hanno l'obbligo di produrre, a pena di nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell'alloggio (es: rogito, contratto di locazione, etc. ) o, in sostituzione, di compilare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà .

Per la nuova normativa dal titolo di occupazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive si deve poter sapere sempre chi è il proprietario dell'immobile (dati anagrafici, indirizzo e telefono).

Testo dell'articolo 5 della legge 23 maggio 2014 n 80 :" Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.