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Messaggio di avviso

Trasmissione IMU tramite MAIL/PEC

E' disponibile il servizio di trasmissione tramite e-mail o PEC dei conteggi IMU e TARI e relativi modelli F24 per il versamento. Questo servizio consente la riservatezza della corrispondenza nonché maggior celerità nell'invio delle comunicazioni e minori spese di gestione. Pertanto a tutti gli utenti di posta elettronica (PEC certificata o non certificata) la spedizione potrà avvenire con tale modalità. Chiunque fosse interessato dovrà compilare apposito modello qui allegato e trasmetterlo all'indirizzo e-mail   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Gli altri contribuenti continueranno a ricevere l'avviso di pagamento IMU e TARI per posta ordinaria.

  document Comunicazione e-mail per trasmissione tributi (932 KB)

 Informazioni Generali sul Tributo

Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9.
Si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, quelli descritti dall’art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/92.

Aliquote e Codici Tributo

Approvate con deliberazione di C.C. n.2 del 29.03.2023

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONI CODICE TRIBUTO COMUNE CODICE TRIBUTO STATO
Abitazione principale e relative pertinenze - SOLO per le  categorie catastali A/1, A/8 e A/9

5 ‰

€ 200,00 3912  

Aree fabbricabili

6,2 ‰   3916  

Altri fabbricati

6,2 ‰   3918  
Immobili produttivi del gruppo catastale D appartenenti alla categoria catastale D1 1,06 ‰   

3,0 ‰

3930

7,6 ‰

3925

Immobili produttivi del gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D1 9,5 ‰  

 1,9 ‰

3930

7,6 ‰

3925

Immobile concesso dal soggetto passivo a parente 1° grado (genitore/figlio) che la utilizzano come abitazione princiaple e relative pertinenze
4,6 ‰  

3918

 

 

ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento IMU, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime delle abitazioni principali soggiace l’eventuale pertinenza.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti per poter usufruire dell’equiparazione di cui sopra, compilare e recapitare all'Ufficio Tributi il seguente modulo:

  document Dichiarazione equiparazione abitazione principale (55 KB)

 

UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL SOGGETTO PASSIVO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO (genitore/figlio)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.03.2023 è stata confermata, anche  per l'anno 2023, l'aliquota agevolata del 4,6 per mille per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo a parente entro il 1° grado (genitore/figlio) e relative pertinenze, nella misura di una unità per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, che la utilizzano come abitazione principale, indipendentemente dalla registrazione del contratto di comodato. L’aliquota agevolata si applica ad una sola unità immobiliare e per un solo figlio.
Nel caso in cui ricorra il presupposto per poter beneficiare dell'aliquota agevolata di cui sopra, compilare e recapitare all'Ufficio Tributi il seguente modulo:

  document Dichiarazione aliquota agevolata per comodato (56 KB)

 

UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI GENITORI/FIGLI

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento IMU la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Per tali unità immobiliari, concesse in comodato, il contribuente è tenuto a presentare apposita autocertificazione.

Le scadenze

Versamento in 2 rate:

  • 16 giugno - versamento della I rata di acconto
  • 16 dicembre - versamento della II rata di saldo

Aree edificabili

pdf Tabella valore aree valida da novembre 2018 relativa alle zone di PGT (192 KB)

Fabbricati inagibili o inabitabili

Nel caso in cui ricorrano i presupposti ai fini della riduzione della base imponibile di cui all'art. 4, comma 5 let. b) del D.L. 16/2012 convertito con legge n. 44/2012 e dall'art.11 del Regolamento IMU "Fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati dichiarati inagibili/inabitabiliI", compilare e recapitare all'Ufficio Tributi il seguente modulo:

document  Dichiarazione sostitutiva fabbricati inagibili

Richiesta agevolazioni per pensionati residenti all'estero

L'articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge Finanziaria 2021) ha previsto la riduzione del 50% dell'imposta IMU per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

  document Richiesta agevolazioni per pensionati residenti all'estero (54 KB)

Dicharazione IMU

I soggetti passivi devono presentare la DICHIARAZIONE IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione. Per la DICHIARAZIONE IMU 2022  la scadenza è il 30 GIUGNO 2023.

pdf Modulo Dichiarazione IMU (511 KB)

pdf Istruzioni per la compilazione del Modulo (459 KB)

Regolamento IMU

 Regolamento IMU 2020

Modulistica

  document Richiesta rimborso TRIBUTI LOCALI (192 KB)

Ufficio Tributi: tel.: 0342.370221 (int. 4)
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.