Trasmissione IMU tramite MAIL/PEC
E' disponibile il servizio di trasmissione tramite e-mail o PEC dei conteggi IMU e TARI e relativi modelli F24 per il versamento.
Questo servizio consente la riservatezza della corrispondenza nonché maggior celerità nell'invio delle comunicazioni e minori spese di gestione.
Pertanto a tutti gli utenti di posta elettronica (PEC certificata o non certificata) la spedizione potrà avvenire con tale modalità.
Chiunque fosse interessato dovrà compilare apposito modello qui allegato e trasmetterlo all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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document Comunicazione indirizzo mail per trasmissione tributi
Informazioni Generali sul Tributo
Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9.
Si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, quelli descritti dall’art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/92.
Aliquote e Codici Tributo
Approvate con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2020
TIPOLOGIA IMMOBILE | ALIQUOTA | DETRAZIONI | CODICE TRIBUTO COMUNE | CODICE TRIBUTO STATO |
Abitazione principale e relative pertinenze - SOLO per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 |
5 ‰ |
€ 200,00 | 3912 | |
Aree fabbricabili |
6,2 ‰ | 3916 | ||
Altri fabbricati |
6,2 ‰ | 3918 | ||
Immobili produttivi del gruppo catastale D appartenenti alla categoria catastale D1 | 1,06 ‰ |
2,0 ‰ 3930 |
7,6 ‰ 3925 |
|
Immobili produttivi del gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D1 | 9,5 ‰ |
1,9 ‰ 3930 |
7,6 ‰ 3925 |
|
Immobile concesso dal soggetto passivo a parente 1° grado (genitore/figlio) che la utilizzano come abitazione princiaple e relative pertinenze |
4,6 ‰ |
3918 |
|
ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento IMU, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime delle abitazioni principali soggiace l’eventuale pertinenza.
Nel caso in cui ricorrano i presupposti per poter usufruire dell’equiparazione di cui sopra, compilare e recapitare all'Ufficio Tributi il seguente modulo:
document Dichiarazione equiparazione abitazione principale
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL SOGGETTO PASSIVO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO (genitore/figlio)
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.05.2020 è stata confermata, anche per l'anno 2020, l'aliquota agevolata del 4,6 per mille per l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo a parente entro il 1° grado (genitore/figlio) e relative pertinenze, nella misura di una unità per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, che la utilizzano come abitazione principale, indipendentemente dalla registrazione del contratto di comodato. L’aliquota agevolata si applica ad una sola unità immobiliare e per un solo figlio.
Nel caso in cui ricorra il presupposto per poter beneficiare dell'aliquota agevolata di cui sopra, compilare e recapitare all'Ufficio Tributi il seguente modulo:
document Dichiarazione aliquota agevolata per comodato
UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO AI GENITORI/FIGLI
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento IMU la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Per tali unità immobiliari, concesse in comodato, il contribuente è tenuto a presentare apposita autocertificazione.
Le scadenze
Versamento in 2 rate:
- 16 giugno - versamento della I rata di acconto
- 16 dicembre - versamento della II rata di saldo
Aree edificabili
pdf Tabella valore aree valida da novembre 2018 relativa alle zone di PGT (192 KB)
Fabbricati inagibili o inabitabili
Nel caso in cui ricorrano i presupposti ai fini della riduzione della base imponibile di cui all'art. 4, comma 5 let. b) del D.L. 16/2012 convertito con legge n. 44/2012 e dall'art.11 del Regolamento IMU "Fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati dichiarati inagibili/inabitabiliI", compilare e recapitare all'Ufficio Tributi il seguente modulo:
document Dichiarazione sostitutiva fabbricati inagibili
Dicharazione IMU
I soggetti passivi devono presentare la DICHIARAZIONE IMU entro il 31 dicembre dell'anno successivo (termine modificato dalla L. 58/2019 c.d. "Decreto Crescita") alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione.
pdf Modulo Dichiarazione IMU (40 KB)
pdf Istruzioni per la compilazione del Modulo (203 KB)
Regolamento IMU
Modulistica
document Richiesta rimborso TRIBUTI LOCALI
Ufficio Tributi: tel.: 0342.370221 (int. 6)
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.